SPORTIVI PROFESSIONISTI: NORME SULLA TUTELA SANITARIA

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IL MINISTRO DELLA SANITA’
VISTA la legge 23 marzo 1981, n.91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi ed, in particolare, l’art.7 concernente la tutela sanitaria degli sportivi professionisti; VISTA la nota del C.O.N.I. n.000376 dell’11 luglio 1994 recante l’indicazione delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. alle quali sono affiliate sia società di sportivi professionisti che singoli professionisti;
Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.)
Federazione pugilistica italiana (F.P.I.)
Federazione ciclistica italiana (F.C.I.)
Federazione motociclistica italiana (FMI)
Federazione italiana golf (F.I.G.)
Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.)
VISTE le norme stabilite dalle predette federazioni relative alla disciplina del controllo medico dell’attività sportiva professionistica praticata dai propri iscritti ed, in particolare, la proposta di un modello unitario della scheda sanitaria personale dell’atleta e della organizzazione preposta alla tutela sanitaria degli atleti nelle società sportive; RITENUTO di dover aggiornare gli accertamenti clinici e diagnostici già previsti per le singole attività sportive professionistiche di cui ai decreti ministeriali 22 ottobre 1982 (calcio), 15 settembre 1983 (ciclismo) e 16 febbraio 1984 (pugilato) e di determinare quelli per il golf, la pallacanestro ed il motociclismo;
VISTO il parere favorevole espresso, dalla Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 2 marzo 1995 sullo schema del presente decreto;
VISTO l’art.3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.266;

DECRETA:
Sono approvate le seguenti norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n.91, in premessa indicata.
Titolo I SCHEDA SANlTARIA
Art.1
I) ll presente decreto disciplina la tutela dell’attività sportiva professionistica da parte degli atleti di cui alle federazioni in premessa indicate; per i professionisti, diversi dagli atleti, indicati all’art.2 della legge 23 marzo 1981, n.91, gli accertamenti necessari sono riportati nella sezione I degli allegati al presente decreto (C, D, E, ed F).
L’attività sportiva professionistica è subordinata al possesso da parte dell’atleta della “scheda sanitaria” prevista dall’art.7, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n.91.
La scheda, conforme al modello di cui all’allegato A, accompagna l’atleta per l’intera durata della sua attività sportiva professionistica e d è aggiornata con periodicità almeno semestrale salvo le disposizioni per le singole attività sportive.
2) per le finalità di cui al precedente comma le federazioni sportive nazionali integrano, ove necessario, i propri regolamenti prevedendo la figura del medico federale e sociale, munito della specializzazione in medicina dello sport.
Art.2
La scheda sanitaria attesta l’avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell’atleta nonché sull’esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica.
Art.3
L’istituzione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all’atto della costituzione del rapporto di lavoro con l’atleta di cui all’art.4 della legge 23 marzo 1981, n.91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.
Art.4
La scheda sanitaria, all’atto del trasferimento dell’atleta professionista ad altra società professionistica e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere trasmessa d’ufficio, dopo essere stata aggiornata entro gli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, la scheda sanitaria è inviata, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al medico della federazione sportiva di appartenenza, il quale ne garantisce la conservazione fino alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
Art.5
La scheda sanitaria degli sportivi professionisti autonomi di cui all’art.3, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n.91,
è redatta dal medico di fiducia dell’atleta, scelto tra i medici specialisti in medicina dello sport.
La scheda sanitaria, aggiornata con la periodicità di cui all’art.l, è conservata dall’atleta che ne deposita il duplicato prodotto dal proprio medico di fiducia presso la federazione sportiva di appartenenza.
Salvo le disposizioni relative a specifiche attività sportive professionistiche, il medico affiliato alla federazione sportiva che segue le gare cui parteicipa lo sportivo professionista indicato al comma 1 è tenuto a trasmettere alla federazione stessa, cui appartenga l’atleta, una scheda conforme all’allegato B. Tale allegato va inserito nella scheda custodita dalla federazione relativa al1’atleta. La federazione provvede a far effettuare gli accertamenti secondo le indicazioni contenute negli allegati di cui al successivo art.8.
Titolo II MEDICO SOCIALE E SUE ATTRIBUZIONI
Art.6
Il medico sociale, specialista in medicina dello sport, è il responsabile sanitario della società sportiva professionistica e, in questa veste, deve essere iscritto in apposito elenco presso la federazione sportiva di appartenenza.
Art.7
1) Il medico sociale provvede, per
conto della società sportiva, alla istituzione ed all’aggiornamento della scheda sanitaria, curandone la compilazione sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite ed in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute dell’atleta.
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della legge 23 marzo 1981, n.91, il medico sociale assume la responsabilità della tutela della salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro subordinato con la società sportiva Egli assicura l’effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle norme vigenti.
Il medico sociale cura, avvalendosi dei centri di medicina dello sport pubblici o privati autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome, l’effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti clinici previsti e cura l’effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno; lo stesso è tenuto alla verifica costante dello stato di salute dell’atleta e dell’esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell’attività professionale.
Il medico sociale cura la regolare tenuta della scheda sanitaria dell’atleta di cui all’art.2 ed è responsabile esclusivo della sua custodia.
Il medico sociale provvede, inoltre, per ciascun atleta, alla stesura di una cartella clinica proposta dalla federazione sportiva di appartenenza e conforme al modello approvato dal Ministero della sanità.
3) La cartella clinica è affidata alla custodia personale del medico sociale per l’intero periodo di rapporto di lavoro tra l’atleta e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge.
La cartella clinica dovrà essere consegnata, in copia, esclusivamente all’atleta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con la società.
Il medico sociale conserva, presso la società sportiva, la cartella clinica, per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell’atleta professionista.
Titolo III ACCERTAMENTI CLINICI E DIAGNOSTICI
Art. 8
In ottemperanza a quanto stabilito nell’art.7 della legge 23 marzo 1981, n.91, gli atleti, che esercitano attività sportiva professionistica, sono tenuti a sottoporsi periodicamente ai controlli medici ed agli accertamenti clinici e diagnostici di cui agli allegati C, D, E ed F del presente decreto.
Titolo IV VALlDITA’ DELLA SCHEDA SANITARIA PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA
Art.9
L’esercizio dell’attività sportiva pro-essionistica è subordinato al possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva
agonistica ai sensi dell’art.5 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, che deve essere rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport che operano presso i centri pubblici o privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome.
In caso di non idoneità il medico che ha effettuato i controlli è tenuto a rilasciare la relativa certificazione e a trasmetterla alle autorità ed agli organi competenti, ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, ed alla federazione sportiva nazionale di appartenenza dell’atleta professionista.
Il medico sociale provvederà a riportare, nella scheda sanitaria dell’atleta, gli estremi del giudizio di idoneità all’esercizio della specifica attività sportiva agonistica, ivi compresi il nominativo del medico che lo ha emesso e del centro in cui egli opera, nonché la relativa data di scadenza.
Art.10
Sono abrogati i decreti ministeriali 22 ottobre 1982 (Gazzetta Ufficiale n.306 del 6 novembre 1982), 15 settembre 1983 (Gazzetta ufficiale n.269 del 30 settembre 1983), 16 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n.58 del 28 febbraio 1984) in premessa indicati.
Pubblicato sulla G. U. del 28/4/1995, n.98, (serie generale).

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